Il bollo sulla fattura elettronica
Due euro. Si pagano quando in fattura ci sono più di 77,47 euro di operazioni senza IVA. È l’altra faccia di una regola vecchia: su uno stesso documento non si pagano due imposte, quindi dove c’è l’IVA il bollo non si mette. Ma che in fattura l’IVA non compaia non basta: esportazioni, cessioni intracomunitarie e reverse charge il bollo non lo pagano.
Per questo il bollo è il pensiero fisso di chi sta in regime forfettario, che l’IVA non la applica mai, e di chi emette fatture fuori campo, esenti o non imponibili — non tutte, come si vede qui sotto. Chi fattura con l’IVA al 22% non ci pensa quasi mai, e fa bene.
Quando è dovuto
| In fattura c’è | Bollo |
|---|---|
| IVA al 4, 5, 10 o 22% | no |
| reverse charge, Natura da N6.1 a N6.9 | no: l’IVA c’è, la versa il cliente |
| esportazioni (N3.1) e cessioni intracomunitarie (N3.2) | no |
| N1, N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4 fino a 77,47 € | no |
| N1, N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4 oltre 77,47 € | sì, 2 € |
| righe miste, con e senza IVA | conta solo la parte senza IVA |
La soglia è 77,47 euro e non è un numero a caso: sono le centocinquantamila lire di una tariffa che non è mai stata arrotondata. Si guarda alla somma delle operazioni senza imposta, non al totale del documento.
Per reverse charge, esportazioni e cessioni intracomunitarie il «no» lo dice la legge. La tabella B del DPR 642/72 esenta dal bollo le fatture delle operazioni soggette a IVA, anche quando in fattura l’imposta non compare, a condizione che il documento indichi che l’operazione è soggetta a IVA (art. 6): è il caso del reverse charge. La stessa tabella esenta le fatture delle esportazioni di merci (art. 15), e l’art. 66, comma 5, del D.L. 331/93 applica quella regola anche alle operazioni intracomunitarie. Gli altri codici Natura — N3.3, N3.4, N5 e N7 — qui non li mettiamo: il caso va guardato da vicino, con chi tiene la contabilità.
Come si scrive nell’XML
Nel tracciato c’è un blocco apposta, DatiBollo, e dentro
BolloVirtuale va il valore SI. «Virtuale» non vuol
dire finto: vuol dire che non si attacca nessuna marca, si versa a parte. Il
compilatore di questo sito quel blocco oggi non lo
scrive: se la fattura lo richiede, aggiungilo con il programma o il portale da
cui la invii.
L’importo dei 2 euro si può addebitare al cliente oppure tenere a proprio carico. Se lo addebiti, però, non è un’anticipazione fatta in nome e per conto suo: il bollo della fattura lo deve, in via principale, chi la emette, e quello che ti fai rimborsare fa parte del compenso (risposta dell’Agenzia n. 428 del 2022). Quindi niente N1: quella riga prende la Natura dell’operazione che fatturi — N2.2 per il forfettario, N4 per un’operazione esente.
Quando si versa
Non si paga fattura per fattura: si paga a trimestre, sul totale. Le scadenze sono queste, e le due righe in corsivo sono i rinvii ammessi quando l’imposta resta sotto i 5.000 euro, cioè sotto le 2.500 fatture con il bollo (art. 17, comma 1-bis, del D.L. 124/2019).
| Trimestre | Si versa entro | Se l’imposta è sotto i 5.000 € |
|---|---|---|
| 1° (gen-mar) | 31 maggio | si può versare entro il 30 settembre |
| 2° (apr-giu) | 30 settembre | se 1° e 2° insieme restano sotto: entro il 30 novembre |
| 3° (lug-set) | 30 novembre | — |
| 4° (ott-dic) | 28 febbraio dell’anno dopo | — |
L’Agenzia lo conta da sola
Questa è la parte che sorprende. L’Agenzia guarda le fatture che le passano davanti, si accorge da sola di quelle che il bollo lo dovrebbero avere e non lo dichiarano, e integra l’elenco: nel portale Fatture e Corrispettivi trovi due liste, quella delle fatture che hai marcato tu e quella che ha aggiunto lei. La seconda si può correggere, entro i termini, se l’integrazione è sbagliata.
Per l’integrazione guarda le fatture oltre 77,47 euro con Natura N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4. Quelle con la sola N1 non le aggiunge: lì, se il bollo è dovuto, devi metterlo tu.
Poi ti comunica per via telematica quanto devi, gli interessi e la sanzione — che è quella dell’omesso versamento ridotta a un terzo (art. 12-novies del D.L. 34/2019). In pratica: su 100 euro di bollo non versato la sanzione ordinaria sarebbe 25 euro, ridotta a un terzo diventa circa 8,33. È il motivo per cui il bollo dimenticato costa molto meno di quanto ci si aspetti — il che non è un buon motivo per dimenticarlo, perché gli interessi corrono e il conteggio arriva comunque.
Il quadro completo delle sanzioni, con gli importi e il ravvedimento, sta nella pagina sulle sanzioni.
Dal 1° gennaio 2027 queste norme cambiano numero. Le regole restano le stesse: le riscrivono i testi unici dell’IVA, delle sanzioni e dei tributi indiretti, e fino al 31 dicembre 2026 si cita il numero di sinistra. Che cosa cambia, e che cosa no.
- tabella B DPR 642/72, art. 6dal 2027 → allegato 3, tabella, art. 6, D.Lgs. 123/2025
- tabella B DPR 642/72, art. 15dal 2027 → allegato 3, tabella, art. 19 c. 3, D.Lgs. 123/2025
- art. 66 c. 5 DL 331/1993dal 2027 → allegato 3, tabella, art. 19 c. 6, D.Lgs. 123/2025
- art. 17 c. 1-bis DL 124/2019dal 2027 → art. 152 D.Lgs. 123/2025
- art. 12-novies DL 34/2019dal 2027 → art. 152 D.Lgs. 123/2025
Fonte: guida dell’Agenzia delle Entrate sul bollo nelle fatture elettroniche, gennaio 2024 · il forfettario · compila una fattura