La fattura elettronica del forfettario
Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza più soglie. Prima non era così: dal 1° luglio 2022 l’obbligo valeva solo per chi l’anno prima aveva superato i 25.000 euro, e gli altri potevano restare alla carta. Quel gradino è stato tolto dall’articolo 18 del D.L. 36/2022, ed è per questo che tanti si sono trovati a doverla fare da un anno all’altro.
Resta un divieto: le fatture per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non si mandano allo SdI (art. 10-bis del D.L. 119/2018).
I quattro campi che cambiano tutto
Una fattura da forfettario è una fattura normale in cui quattro caselle vanno riempite in un modo solo. Sono queste.
| Campo | Valore | Perché |
|---|---|---|
| Regime fiscale | RF19 | è il codice del forfettario: sta fra i codici regime |
| Aliquota IVA | 0,00 | il forfettario non addebita l’imposta |
| Natura | N2.2 | operazione non soggetta: con aliquota zero la Natura è obbligatoria |
| Bollo | sì, sopra 77,47 € | con la Natura N2.2 il bollo è dovuto |
Il campo più dimenticato è il terzo. Aliquota zero senza Natura fa scartare la fattura con il codice 00400: è lo scarto numero uno di chi comincia. E la Natura si porta dietro un obbligo in più: quando c’è, le specifiche tecniche vogliono nel riepilogo IVA anche il riferimento normativo, cioè la norma per cui l’IVA non c’è — qui l’art. 1, commi 54-89, della legge 190/2014.
Sulle tue fatture non si applica la ritenuta
Questo va detto ai clienti, perché quasi sempre sono loro a sbagliare. Il comma 67 dell’art. 1 della legge 190/2014 dice che «i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta».
La stessa norma dice anche come farlo valere: il forfettario rilascia «un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva». In pratica è una riga da scrivere nella fattura stessa, e conviene scriverla sempre — altrimenti il cliente trattiene il 20% e poi bisogna rincorrerlo.
Vale anche al contrario: il forfettario non fa da sostituto d’imposta, quindi quando paga un professionista non trattiene niente.
Le soglie: 85.000 e 100.000 euro
Il comma 54 mette il tetto a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, e un secondo limite di 20.000 euro lordi per le spese di personale e collaboratori.
Se nell’anno superi gli 85.000 euro, il forfettario finisce dall’anno dopo. Se superi i 100.000 euro, invece, finisce subito: il comma 71 dice che in quel caso l’IVA è dovuta «a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento» del limite — già da quella che lo fa passare.
La fattura elettronica non c’entra con la soglia — ma c’entra con il modo in cui la soglia viene guardata: da quando tutte le fatture passano dallo SdI, l’Agenzia i tuoi compensi li vede giorno per giorno, e non a dichiarazione presentata.
Come farla, in pratica
Nel compilatore di questo sito una fattura da forfettario si fa così: RF19 nel regime fiscale; su ogni riga aliquota 0 con Natura N2.2; nel riepilogo IVA il riferimento normativo. Nella causale va la dicitura che la guida dell’Agenzia chiede al forfettario: «Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni». Riferimento normativo e causale il compilatore non li scrive da solo, e il blocco del bollo oggi non lo scrive affatto: se la fattura lo richiede, aggiungilo con il programma o il portale da cui la invii.
Il file che esce segue il tracciato e ha il nome che lo SdI pretende, una volta compilati i campi obbligatori. Resta da mandarlo: Cartafattura non invia niente, e non ha canale accreditato — l’invio passa dal portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia o dal tuo intermediario.
Dal 1° gennaio 2027 queste norme cambiano numero. Le regole restano le stesse: le riscrivono i testi unici dell’IVA, delle sanzioni e dei tributi indiretti, e fino al 31 dicembre 2026 si cita il numero di sinistra. Che cosa cambia, e che cosa no.
- art. 1 c. 54-89 legge 190/2014 per il forfettariodal 2027 → invariato, richiamato dall’art. 157 TU IVA
- art. 10-bis DL 119/2018dal 2027 → art. 78 TU IVA
Compila una fattura · il bollo · i codici Natura · se te l’hanno scartata