Le sanzioni della fattura elettronica
Quanto si paga davvero quando una fattura non viene emessa, arriva tardi o esce sbagliata. Ogni voce riporta l’importo esatto, la condizione in cui scatta, un esempio con i conti fatti e il collegamento all’articolo che la fissa. Gli importi sono quelli in vigore oggi, dopo la riforma del 2024.
La domanda che decide quasi tutto è una sola: l’IVA è finita comunque nella liquidazione giusta? Se sì, la sanzione è fissa e va da 250 a 2.000 euro. Se no, è proporzionale all’imposta — il 70% — con un minimo di 300 euro. E se all’errore ci arrivi prima tu, il ravvedimento riduce tutto a una frazione del minimo.
Chi emette la fattura
Sono le sanzioni dell’articolo 6 del decreto sulle sanzioni IVA. Tutto ruota attorno a una domanda sola: l’IVA è finita comunque nella liquidazione giusta? Se sì, la sanzione è fissa e modesta; se no, è proporzionale all’imposta.
| 70% minimo 300 € | Fattura non emessa, emessa in ritardo o con dati sbagliatiquando la violazione ha inciso sulla liquidazione dell’IVALa sanzione è il 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La stessa misura vale per chi indica in fattura o nei registri un’imposta inferiore a quella dovuta. Attenzione al minimo: è 300 euro, non 250 — i 250 euro sono il minimo di un’altra ipotesi, quella del terzo periodo.Per esempio: Prestazione da 1.000 euro più IVA al 22%, cioè 220 euro di imposta, e la fattura non viene mai emessa. Il 70% di 220 fa 154 euro, ma il minimo dell’articolo 6 comma 4 porta la sanzione a 300 euro.art. 6, commi 1 e 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471dal 2027 → art. 31, commi 1 e 6, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
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| 250 – 2.000 € sanzione fissa | Fattura tardiva che però non ha spostato l’IVAquando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributoSe l’imposta è comunque confluita nella liquidazione del periodo giusto, la sanzione smette di essere proporzionale e diventa fissa, fra 250 e 2.000 euro. È la differenza che conta di più in pratica: sbagliare i tempi non costa quanto non fatturare.Per esempio: Operazione del 3 marzo, fattura immediata dovuta entro dodici giorni e invece trasmessa il 20 marzo. L’IVA finisce comunque nella liquidazione di marzo: si resta fra 250 e 2.000 euro, non si applica il 70%.art. 6, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 31, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
| 5% minimo 300 € | Operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in reverse chargedocumentazione o registrazione omesse, da parte di chi cede o prestaQui non c’è imposta da commisurare, quindi la sanzione si calcola sui corrispettivi: il 5% di quelli non documentati o non registrati. Se però la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si torna alla sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.Per esempio: Cessione intracomunitaria da 10.000 euro non fatturata: il 5% fa 500 euro. Se la stessa omissione non incide neanche sul reddito dichiarato, si rientra nella forbice 250-2.000.art. 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 31, comma 2, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
| una volta sola non si sommano | Più errori sulla stessa operazionequando si violano insieme gli obblighi di documentazione e di registrazioneSe sulla medesima operazione si viola più di un obbligo, la sanzione si applica una volta sola. È una regola che si dimentica spesso, e che evita che una singola fattura sbagliata venga contata due volte.Per esempio: La fattura non è stata emessa e, di conseguenza, non è stata neppure registrata: è una sanzione, non due.art. 6, comma 5, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 31, comma 7, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
Chi la fattura la riceve
Anche il cliente ha i suoi obblighi, e sono quelli che sorprendono di più: se il fornitore non fattura, la sanzione arriva pure a chi ha comprato — a meno che non lo segnali in tempo.
| 70% minimo 250 € | Ha comprato senza ricevere fattura, o con una fattura irregolaresalvo comunicazione all’Agenzia entro novanta giorniIl cessionario o committente che ha acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini, o con fattura irregolare, è punito con il 70% dell’imposta e un minimo di 250 euro — salva la responsabilità del fornitore. La sanzione non scatta se comunica l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia entro novanta giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa, o da quando è stata emessa quella irregolare. La comunicazione oggi si fa con il tipo documento TD29.Per esempio: Fornitore che a fine gennaio non ha ancora fatturato una consegna di dicembre. Il cliente ha novanta giorni dal termine di emissione per mandare il TD29 allo SdI: se lo fa, non paga nulla; se lascia passare il termine, paga il 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 31, comma 10, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
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| 250 – 10.000 € resta la detrazione | Il fornitore ha addebitato l’IVA in misura sbagliataaliquota più alta del dovuto, o IVA su operazioni esenti, non imponibili o non soggetteQuando l’imposta è stata erroneamente assolta dal cedente, la sanzione colpisce il cliente ed è fissa, da 250 a 10.000 euro. Salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta però il diritto alla detrazione, limitato alla sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura dell’operazione.Per esempio: Fattura con IVA al 22% su una prestazione che andava al 10%. Il cliente rischia da 250 a 10.000 euro, e può detrarre solo il 10%, non il 22% che gli è stato addebitato.art. 6, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 31, comma 8, secondo periodo, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
| 70% della detrazione | Detrazione non spettanteimposta computata illegittimamente in detrazioneChi porta in detrazione un’imposta che non gli spetta — assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa — paga il 70% dell’ammontare della detrazione compiuta. La sanzione non si applica se la stessa violazione ha già prodotto una dichiarazione infedele, che è punita per conto suo.Per esempio: IVA su spese di rappresentanza indetraibili portata comunque in detrazione per 2.000 euro: la sanzione è 1.400 euro.art. 6, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 31, comma 8, primo periodo, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
| 500 – 10.000 € 5% se l’operazione è occulta | Reverse charge: adempimenti non eseguitiinversione contabile omessa dal cessionario o committenteChi, nell’esercizio di impresa, arte o professione, omette gli adempimenti connessi all’inversione contabile paga da 500 a 10.000 euro. Riguarda il reverse charge interno, quello dell’articolo 74 per i settori speciali e gli acquisti intracomunitari. Se però l’operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi, la sanzione sale al 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro: è la differenza fra chi sbaglia un adempimento e chi la fattura non l’ha proprio messa nei libri.Per esempio: Fattura di un subappaltatore edile in reverse charge ricevuta e registrata senza integrarla con l’imposta: da 500 a 10.000 euro.art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 31, comma 11, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
Le operazioni con l’estero
Dal 1° luglio 2022 l’esterometro non è più una comunicazione trimestrale a parte: i dati passano dallo SdI, e la sanzione si conta a fattura.
| 2 € a fattura massimo 400 € al mese | Dati delle operazioni transfrontaliere omessi o sbagliatiper le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022Due euro per ciascuna fattura, entro un tetto di 400 euro al mese. La sanzione è ridotta alla metà, con tetto di 200 euro mensili, se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza, oppure se entro lo stesso termine si trasmettono i dati corretti. Non si applica il cumulo giuridico dell’articolo 12 del decreto sulle sanzioni.Per esempio: Trenta fatture di fornitori esteri dimenticate in un mese: 60 euro. Se ci si accorge dell’errore e si trasmette entro quindici giorni, 30 euro.art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 36, comma 5, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
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| 2 € a fattura massimo 1.000 € a trimestre | Lo stesso, per le operazioni fino al 30 giugno 2022vecchio esterometro trimestralePer le operazioni anteriori al 1° luglio 2022 il tetto non era mensile ma trimestrale, e più alto: 1.000 euro, ridotto a 500 in caso di trasmissione o correzione entro quindici giorni. Serve solo per i periodi ancora accertabili, ma è la ragione per cui in giro si leggono due cifre diverse.Per esempio: Contestazione riferita al 2021: si applica il tetto di 1.000 euro a trimestre, non quello di 400 euro al mese.art. 11, comma 2-quater, primo e secondo periodo, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 36, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
La comunicazione delle liquidazioni IVA
Non è una sanzione della fattura elettronica, ma le sta accanto: riguarda la LIPE, la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
| 500 – 2.000 € metà entro 15 giorni | Liquidazioni periodiche IVA non comunicatecomunicazione omessa, incompleta o infedeleLa LIPE omessa, incompleta o infedele costa da 500 a 2.000 euro, ridotti alla metà se la trasmissione — o la trasmissione corretta — avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza.Per esempio: LIPE del primo trimestre dimenticata e inviata dieci giorni dopo la scadenza: da 250 a 1.000 euro.art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 36, comma 4, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
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L’imposta di bollo
Sul bollo delle fatture elettroniche l’Agenzia fa da sé: calcola quanto è dovuto sui dati passati dallo SdI e, se non paghi, te lo comunica con una sanzione già ridotta.
| 25% ridotta a un terzo | Bollo non versato, versato in ritardo o in misura insufficientecomunicazione telematica dell’AgenziaL’Agenzia integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento del bollo e, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, comunica per via telematica l’imposta, gli interessi e la sanzione dell’articolo 13 — ridotta a un terzo. È il motivo per cui il bollo non versato costa molto meno di quanto ci si aspetti. Quando il bollo è dovuto, e le quattro scadenze per versarlo.Per esempio: Bollo trimestrale di 100 euro non versato. La sanzione ordinaria del 25% farebbe 25 euro; ridotta a un terzo scende a circa 8,33 euro, oltre agli interessi.art. 12-novies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34dal 2027 → art. 152, D.Lgs. 123/2025Testo ufficiale |
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| 25% 12,5% entro 90 giorni | La sanzione ordinaria per omesso versamentoè quella su cui si calcola la riduzione a un terzoChi non esegue alle scadenze i versamenti dovuti paga il 25% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione è ridotta alla metà. Vale per il bollo come per l’IVA periodica. Quando il bollo è dovuto, e le quattro scadenze per versarlo.Per esempio: IVA di 5.000 euro versata con quaranta giorni di ritardo: la sanzione base è il 12,5%, cioè 625 euro, prima del ravvedimento che la riduce ancora.art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 38, comma 1, D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
Il ravvedimento, cioè quanto si paga se ci arrivi prima tu
Nessuna delle cifre di sopra è quella che pagherai davvero, se ti accorgi dell’errore per primo. Il ravvedimento riduce la sanzione a una frazione del minimo, e la frazione dipende da quanto tempo è passato e da dove è arrivato il controllo. Per i tributi dell’Agenzia delle Entrate resta possibile anche dopo il verbale: lo chiude la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento.
| 1/10 del minimo | Entro trenta giorni dalla scadenzamancato pagamento del tributo o di un accontoÈ la riduzione più forte e riguarda il caso più semplice: il versamento non eseguito, sanato entro trenta giorni dalla data in cui andava fatto.Per esempio: Bollo trimestrale dimenticato e versato tre settimane dopo, insieme a sanzione ridotta e interessi.art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472dal 2027 → art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
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| 1/9 del minimo | Entro novanta giorniregolarizzazione di errori e omissioni, anche incidenti sull’impostaNovanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore. Per gli errori commessi in dichiarazione i novanta giorni si contano dal termine di presentazione.Per esempio: Fattura non emessa a gennaio, emessa e ravveduta a marzo: si paga un nono del minimo.art. 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997dal 2027 → art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
| 1/8 del minimo | Entro la dichiarazione dell’anno della violazioneo entro un anno, se non è prevista dichiarazione periodicaÈ la finestra più usata: si arriva fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.Per esempio: Errore di marzo sistemato entro il 30 aprile dell’anno dopo, termine della dichiarazione IVA relativa a quell’anno.art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997dal 2027 → art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
| 1/7 del minimo | Oltre quel termineoltre la dichiarazione dell’anno della violazione, o oltre un annoPassata la finestra precedente, la riduzione si assottiglia, ma il ravvedimento resta possibile: non c’è più un limite di due anni.Per esempio: Violazione del 2024 ravveduta nel 2026, prima di qualunque controllo.art. 13, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997dal 2027 → art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
| 1/6 del minimo | Dopo lo schema di atto, senza verbaleschema di atto non preceduto da processo verbale di constatazione, senza istanza di adesioneQuando l’Agenzia ha già comunicato lo schema di atto previsto dallo Statuto del contribuente e non c’è stato un verbale di constatazione, ci si può ancora ravvedere a un sesto del minimo.Per esempio: Schema di atto ricevuto e non contestato con istanza di accertamento con adesione: si sana a un sesto.art. 13, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. 472/1997dal 2027 → art. 14, comma 1, lett. e), D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
| 1/5 del minimo | Dopo la constatazione della violazionedopo il processo verbale, e prima dello schema di attoDopo che la violazione è stata constatata con verbale la riduzione scende a un quinto. La legge esclude da questo gradino alcune violazioni sui corrispettivi telematici, che questa pagina non tratta.Per esempio: Verbale di constatazione consegnato dopo un accesso, senza adesione al verbale e prima dello schema di atto.art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. 472/1997dal 2027 → art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
| 1/4 del minimo | Dopo lo schema di atto su violazione già constatataultima finestra utileÈ l’ultimo gradino: schema di atto relativo a una violazione già constatata con verbale, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.Per esempio: Verbale prima, schema di atto poi, nessuna adesione: si sana a un quarto del minimo.art. 13, comma 1, lett. b-quinquies), D.Lgs. 472/1997dal 2027 → art. 14, comma 1, lett. g), D.Lgs. 173/2024Testo ufficiale |
Dal 2027 cambia il numero
Il Testo Unico delle sanzioni tributarie — decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 — ha riscritto queste stesse norme al proprio interno, ma il suo articolo 102 ne rinvia l’applicazione: fino al 31 dicembre 2026 la norma da citare resta il vecchio articolo, e solo per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 si cita quello nuovo. Gli importi non cambiano: cambia il numero.
| Fino al 31 dicembre 2026 | Dal 1° gennaio 2027 | Rubrica |
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| D.Lgs. 471/1997, art. 6 | art. 31 | Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’IVA |
| D.Lgs. 471/1997, art. 11 | art. 36 | Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto |
| D.Lgs. 471/1997, art. 13 | art. 38 | Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione |
| D.Lgs. 472/1997, art. 13 | art. 14 | Ravvedimento |
Il Testo Unico delle sanzioni è consultabile su Normattiva: dalla pagina del decreto si arriva al testo dei 102 articoli.
Gli importi di questa pagina sono letti sul testo vigente degli articoli, non riportati da fonti di seconda mano, e ogni collegamento porta alla versione in vigore fino al 31 dicembre 2026 — quella che si applica oggi. Restano fuori le sanzioni penali, quelle sulla dichiarazione e quelle sui corrispettivi telematici: qui si parla di fatture. Questa pagina non sostituisce il parere di chi tiene la contabilità, che è l’unico a conoscere il caso concreto.