Codici Natura IVA
Quando su una riga di fattura l’IVA non c’è, il tracciato non si accontenta di un’aliquota a zero: vuole sapere perché. Quel perché è il codice Natura, e sbagliarlo è uno dei motivi di scarto più frequenti.
Dal 1° gennaio 2021 le sigle corte non bastano più. N2, N3 e N6 da sole vengono rifiutate con il codice 00445: ci vuole il sottocodice.
| N1 | Escluseescluse ex art. 15 del DPR 633/72Somme che il cliente deve ma che non sono corrispettivo della prestazione: anticipazioni fatte in suo nome e per suo conto, interessi di mora, penalità, imballaggi a rendere. L’operazione resta nel campo IVA: sono quelle somme a non entrare nella base imponibile. Non ci va invece il bollo della fattura che riaddebiti al cliente: di quell’imposta il soggetto passivo sei tu, e la somma riaddebitata fa parte del compenso (risposta dell’Agenzia n. 428 del 2022).Per esempio: diritti di segreteria e visure pagati in nome e per conto del cliente; contributo unificato anticipato dall’avvocato; tassa di soggiorno riscossa per conto del Comune; interessi di mora per un pagamento in ritardo; cauzione per imballaggi a rendere.art. 15 DPR 633/72dal 2027 → art. 29 TU IVA |
|---|---|
| N2.1 | Non soggettenon soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72Manca il requisito territoriale: l’operazione andrebbe tassata in un altro Paese, non in Italia — è uno dei due casi di fuori campo. È il caso classico dei servizi resi a un committente estero soggetto passivo. Se il cliente è un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato UE (art. 21 c. 6-bis, lettera a), la Guida dell’Agenzia chiede anche la dicitura «INVCONT» nel campo TipoDato degli AltriDatiGestionali della riga (2.2.1.16.1).Per esempio: consulenza a un’azienda francese con partita IVA; progettazione per una società svizzera; campagna pubblicitaria per un cliente tedesco; lavorazione su beni per conto di un committente estero; intermediazione per un’impresa extra-UE.artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72dal 2027 → artt. da 2 a 22 TU IVA |
| N2.2 | Non soggettenon soggette – altri casiIl contenitore per tutto il resto che sta fuori campo IVA. Qui dentro sta il caso più diffuso di tutti: il regime forfettario, che non applica l’imposta e usa questa natura insieme al regime fiscale RF19. La Guida dell’Agenzia la chiede anche per il regime transfrontaliero di franchigia IVA, insieme al regime fiscale RF20.Per esempio: fattura di chi è in regime forfettario; rivendita di giornali e riviste (regime monofase dell’art. 74); rivendita di tabacchi e valori bollati; vendita di biglietti del trasporto pubblico e ricariche telefoniche; cessione di azienda o di un ramo d’azienda; vendita di un terreno non edificabile.art. 1 c. 54-89 legge 190/2014 per il forfettariodal 2027 → invariato, richiamato dall’art. 157 TU IVA |
| N3.1 | Non imponibilinon imponibili – esportazioniMerce che esce dal territorio dell’Unione Europea. L’uscita va provata: senza la prova doganale, l’operazione torna imponibile e l’imposta la paghi tu.Per esempio: vendita di macchinari a un cliente in Svizzera; merce spedita negli Stati Uniti con bolletta doganale; fornitura a un cliente inglese dopo la Brexit; esportazione con trasporto curato dal cliente estero; vendita di ricambi a un’azienda in Norvegia.art. 8 c. 1 lett. a), b) e b-bis) DPR 633/72dal 2027 → art. 45 c. 1 lett. a), b) e c) TU IVA |
| N3.2 | Non imponibilinon imponibili – cessioni intracomunitarieVendita di beni a un soggetto con partita IVA di un altro Paese dell’Unione. Serve che il cliente sia iscritto al VIES, che il trasporto verso l’altro Stato sia documentato e che tu abbia compilato l’elenco riepilogativo INTRA (art. 50 c. 6 DL 331/1993), o ne abbia giustificato la compilazione mancata o incompleta.Per esempio: vendita di merce a un’azienda francese iscritta al VIES; fornitura a un grossista tedesco con trasporto in Germania; cessione di prodotti a un cliente spagnolo soggetto passivo; triangolazione con un intermediario di un altro Paese UE; vendita di componenti a un’azienda polacca.art. 41 DL 331/1993dal 2027 → art. 39 TU IVA |
| N3.3 | Non imponibilinon imponibili – cessioni verso San MarinoSan Marino non fa parte dell’Unione Europea ma ha un accordo suo con l’Italia. Dal 2022 la fattura verso San Marino passa dallo SdI come le altre.Per esempio: vendita di merce a un negozio di San Marino; fornitura a un’azienda sammarinese con partita IVA; cessione di beni con trasporto a San Marino.art. 71 DPR 633/72 e DM 21/06/2021dal 2027 → art. 50 TU IVA e DM 21/06/2021 |
| N3.4 | Non imponibilinon imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazioneNavi, aeromobili, servizi internazionali e connessi agli scambi con l’estero: operazioni che la legge tratta come esportazioni pur non essendolo in senso stretto. Qui dentro ci sono anche le operazioni verso lo Stato della Città del Vaticano (art. 71): San Marino invece ha un codice suo, N3.3.Per esempio: vendita di beni consegnati nello Stato della Città del Vaticano; trasporto internazionale di merci in esportazione; servizi dello spedizioniere su merce diretta fuori dall’Unione; forniture di bordo a navi e aeromobili; cessione o riparazione di navi commerciali; lavorazioni su beni destinati all’esportazione.artt. 8-bis e 9 DPR 633/72dal 2027 → artt. 48 e 49 TU IVA |
| N3.5 | Non imponibilinon imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intentoVendita a un esportatore abituale che ha trasmesso all’Agenzia la dichiarazione d’intento: gli estremi del protocollo di ricezione vanno indicati in fattura, nel blocco AltriDatiGestionali della riga — TipoDato «INTENTO», il protocollo in RiferimentoTesto, la data della ricevuta in RiferimentoData. Se quella dichiarazione è stata invalidata dall’Agenzia, arriva lo scarto 00477: il plafond lo SdI non lo vede, controlla solo che la dichiarazione citata sia valida.Per esempio: fornitura a un cliente che ha presentato la dichiarazione d’intento; vendita di materie prime a un’azienda esportatrice abituale; servizi a un esportatore abituale entro il suo plafond; acquisto di beni strumentali da parte dell’esportatore abituale.art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/72dal 2027 → art. 45 c. 1 lett. d) TU IVA |
| N3.6 | Non imponibilinon imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafondLe operazioni non imponibili che però non ti fanno maturare plafond: beni in transito o in luoghi sotto vigilanza doganale, vendite a viaggiatori extra-UE (art. 38-quater), cessioni a depositi IVA, operazioni su beni già in deposito e trasferimenti da un deposito all’altro. Le triangolazioni comunitarie qui non ci stanno: vanno in N3.2.Per esempio: cessione di beni introdotti in un deposito IVA; prestazioni su beni custoditi in un deposito IVA; cessioni di beni in regime di temporanea importazione; operazioni su merci in luoghi soggetti a vigilanza doganale.art. 50-bis DL 331/1993 e casi assimilatidal 2027 → art. 53 TU IVA e casi assimilati |
| N4 | EsentiesentiOperazioni che restano dentro il campo IVA ma la legge esenta: prestazioni sanitarie, istruzione, assicurazioni, locazioni di immobili abitativi, operazioni finanziarie. Attenzione: esente non è la stessa cosa di non imponibile, e sul diritto alla detrazione le conseguenze sono diverse.Per esempio: prestazioni sanitarie fatturate a un’azienda, come le visite di medicina del lavoro; corsi di formazione riconosciuti e lezioni scolastiche; premi assicurativi e provvigioni degli intermediari; affitto di un appartamento a uso abitativo; ricevitoria del lotto, gratta e vinci, scommesse; interessi su finanziamenti e operazioni bancarie.art. 10 DPR 633/72dal 2027 → art. 37 TU IVA |
| N5 | Regime del margineregime del margine / IVA non esposta in fatturaBeni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione: l’imposta si calcola sul margine fra acquisto e vendita, e in fattura non si espone. Ci rientrano anche le agenzie di viaggio.Per esempio: vendita di libri usati; auto usata venduta da un concessionario; mobile d’antiquariato o oggetto da collezione; quadro venduto da una galleria d’arte; pacchetto turistico di un’agenzia di viaggi.art. 36 DL 41/1995dal 2027 → art. 143 TU IVA |
| N6.1 | Inversione contabileinversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recuperoRottami ferrosi e non, carta da macero, materiali di recupero. Come funziona l’inversione contabile, e chi deve integrare la fattura.Per esempio: vendita di rottami ferrosi a una fonderia; cessione di carta da macero al recuperatore; vendita di cascami e avanzi di lavorazione; rottami di rame e alluminio fra operatori del settore.art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72dal 2027 → art. 139 c. 7 e 8 TU IVA |
| N6.2 | Inversione contabileinversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPOMateriale d’oro e semilavorati da 325 millesimi in su, argento puro, oreficeria usata ceduta a chi la lavora. L’oro da investimento — lingotti e placchette da 995 millesimi — di regola è esente, cioè N4: entra qui solo se il venditore ha optato per l’imposizione. Come funziona l’inversione contabile, e chi deve integrare la fattura.Per esempio: materiale d’oro grezzo venduto a un’azienda orafa che lo fonde; cessione di argento puro a un altro operatore; oreficeria usata ceduta al fonditore; semilavorati in oro fra aziende orafe.legge 7/2000 e art. 17 c. 5 DPR 633/72dal 2027 → legge 7/2000 e art. 64 c. 5 TU IVA |
| N6.3 | Inversione contabileinversione contabile – subappalto nel settore edileIl subappaltatore che fattura all’appaltatore principale, a un altro subappaltatore o all’impresa che costruisce o ristruttura immobili, per servizi edili — manodopera compresa — diversi da quelli della lett. a-ter): impianti, completamento, pulizia e demolizione hanno il codice N6.7. Fra appaltatore e committente, invece, l’IVA è normale. Come funziona l’inversione contabile, e chi deve integrare la fattura.Per esempio: ditta di scavi in subappalto su un appalto edile; opere strutturali in cemento armato eseguite in subappalto per l’impresa di costruzioni; sola manodopera edile prestata in subappalto all’appaltatore principale.art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72dal 2027 → art. 64 c. 6 lett. a) TU IVA |
| N6.4 | Inversione contabileinversione contabile – cessione di fabbricatiCessioni di fabbricati o porzioni per le quali il venditore ha optato per l’imposizione. Come funziona l’inversione contabile, e chi deve integrare la fattura.Per esempio: vendita di un capannone con opzione per l’imposizione; cessione di un negozio fra due società con opzione IVA; vendita di un immobile strumentale a un altro soggetto passivo, con l’opzione dichiarata nell’atto.art. 17 c. 6 lett. a-bis) DPR 633/72dal 2027 → art. 64 c. 6 lett. b) TU IVA |
| N6.5 | Inversione contabileinversione contabile – cessione di telefoni cellulariVendite di telefoni cellulari fra soggetti passivi, prima della fase del commercio al dettaglio. Attenzione alla scadenza: questa lettera della norma vale per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. Come funziona l’inversione contabile, e chi deve integrare la fattura.Per esempio: vendita all’ingrosso di telefoni cellulari; cessione di smartphone fra rivenditori; fornitura di telefoni a un negozio di elettronica.art. 17 c. 6 lett. b) DPR 633/72dal 2027 → art. 64 c. 6 lett. e) TU IVA |
| N6.6 | Inversione contabileinversione contabile – cessione di prodotti elettroniciConsole da gioco, tablet PC e laptop. E i dispositivi a circuito integrato, come microprocessori e unità centrali di elaborazione, ma solo se ceduti prima di essere installati in prodotti destinati al consumatore finale. Attenzione alla scadenza: questa lettera della norma vale per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. Come funziona l’inversione contabile, e chi deve integrare la fattura.Per esempio: vendita all’ingrosso di tablet e portatili; cessione di console da gioco a un rivenditore; fornitura di microprocessori a chi li monta nei computer che produce.art. 17 c. 6 lett. c) DPR 633/72dal 2027 → art. 64 c. 6 lett. f) TU IVA |
| N6.7 | Inversione contabileinversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessiPulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici. È la natura più usata dell’intero gruppo N6, e anche quella su cui si litiga di più: conta la prestazione, non chi la fa. Ma il cliente dev’essere un soggetto passivo IVA: verso un condominio, che di regola non lo è, l’inversione non si applica e la fattura va con IVA. Come funziona l’inversione contabile, e chi deve integrare la fattura.Per esempio: pulizia degli uffici di un’impresa o di uno studio professionale; impianto elettrico installato in un fabbricato; impianto idraulico o di condizionamento su un edificio; tinteggiatura, intonacatura, posa di pavimenti e serramenti; demolizione di un fabbricato.art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72dal 2027 → art. 64 c. 6 lett. c) TU IVA |
| N6.8 | Inversione contabileinversione contabile – operazioni settore energeticoCessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi rivenditori, certificati verdi e simili. Attenzione alla scadenza: queste lettere della norma valgono per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. Come funziona l’inversione contabile, e chi deve integrare la fattura.Per esempio: cessione di energia elettrica a un rivenditore; vendita di gas a un soggetto passivo rivenditore; cessione di certificati verdi e garanzie d’origine; scambio di quote di emissione di gas serra.art. 17 c. 6 lett. d-bis), d-ter), d-quater) DPR 633/72dal 2027 → art. 64 c. 6 lett. g), h), i) TU IVA |
| N6.9 | Inversione contabileinversione contabile – altri casiGli altri casi di inversione contabile previsti dalla legge e non compresi nei codici precedenti. Da usare solo quando nessuno degli altri calza: è quello che attira i controlli. Non va mai usato verso committenti UE, dove si scrive N2.1. E attenzione al caso dei consorzi (lett. a-quater): riguarda i consorziati che fatturano al consorzio, non il contrario, e non è mai entrato in vigore — manca l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea. Come funziona l’inversione contabile, e chi deve integrare la fattura.art. 17 c. 6 DPR 633/72dal 2027 → art. 64 c. 6 TU IVA |
| N7 | IVA assolta in altro Stato UEIVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)Servizi digitali e vendite a distanza verso consumatori di altri Paesi dell’Unione, con l’imposta assolta tramite lo sportello unico OSS.Per esempio: app o e-book venduti a privati di altri Paesi UE; corso online a consumatori francesi o spagnoli; abbonamento a un servizio digitale per privati UE; vendite a distanza a privati UE oltre i 10.000 euro l’anno; servizi di telecomunicazione a consumatori europei.artt. 7-octies e 74-sexies DPR 633/72dal 2027 → artt. 23 e 150 TU IVA |
Le sigle vecchie
Le trovi ancora nelle fatture di prima del 2021. In un file nuovo vengono scartate.
| N2 | Non soggetteNon più ammessa: sostituita da N2.1 e N2.2. |
|---|---|
| N3 | Non imponibiliNon più ammessa: sostituita da N3.1 … N3.6. |
| N6 | Inversione contabileNon più ammessa: sostituita da N6.1 … N6.9. |
La regola in due righe
Aliquota a zero → la Natura ci vuole. Aliquota diversa da zero → la Natura non ci va. Non è una raccomandazione: sono sei codici di scarto diversi, a seconda di dove manca o dove avanza. Con un’eccezione: nel TD16, l’integrazione della fattura in reverse charge interno, le Specifiche tecniche ammettono insieme la Natura e un’aliquota diversa da zero.
| 00400 | Aliquota a zero senza Natura, in una riga di dettaglio. |
|---|---|
| 00401 | Natura presente con aliquota diversa da zero, in una riga (non nel TD16). |
| 00429 | Aliquota a zero senza Natura, nel riepilogo. |
| 00430 | Natura con aliquota diversa da zero, nel riepilogo (non nel TD16). |
| 00444 | La Natura delle righe e quella del riepilogo non corrispondono. |
| 00445 | Usata una sigla generica: N2, N3 o N6 senza sottocodice. |
I tre casi che si confondono sempre
Esente non è non imponibile — ma stanno tutti e due dentro l’IVA. Sembrano sinonimi e non lo sono, e l’errore più diffuso è un altro ancora: credere che il non imponibile stia «fuori campo». Non ci sta. Non imponibili (N3) ed esenti (N4) sono operazioni IVA a tutti gli effetti — entrano nel volume d’affari e vanno in dichiarazione. Cambia il seguito: il non imponibile lascia intatta la detrazione sugli acquisti, l’esente la limita con il pro rata. E il plafond lo fanno maturare solo alcune non imponibili: N3.5 e N3.6 no. Fuori campo sono invece le non soggette (N2): quelle sì, estranee all’imposta fin dall’origine — il che non vuol dire fuori dal volume d’affari: le N2.1, che si fatturano, ci entrano (rigo VE34 della dichiarazione IVA). Le escluse (N1) sono un caso ancora diverso: l’operazione resta nel campo IVA, sono quelle somme a non entrare nella base imponibile.
Inversione contabile non è split payment. Con l’inversione (N6) l’IVA non si espone e la liquida il cliente. Con lo split payment l’IVA si espone, ma la versa l’amministrazione allo Stato: si dichiara con l’esigibilità S, non con una natura. Metterli insieme è lo scarto 00420.
Il forfettario è N2.2, non N4 e non N3: è fuori campo IVA, non esente. Va insieme al regime fiscale RF19.
Dove si scrive
In due posti, e devono coincidere: nella riga di dettaglio (campo 2.2.1.14) e nel riepilogo IVA (campo 2.2.2.2). E quando c’è la Natura, per le Specifiche tecniche nel riepilogo è obbligatorio anche il riferimento normativo (campo 2.2.2.8): la norma per cui in fattura l’imposta non c’è.
Nel compilatore la casella Natura si apre quando metti l’aliquota a zero, e la Natura del riepilogo la scrive il programma copiando dalle righe: così i due valori non possono discordare. Il riferimento normativo invece lo scrivi tu, nel riepilogo. Gli AltriDatiGestionali — «INVCONT» per la N2.1, «INTENTO» per la N3.5 — il compilatore non li scrive: vanno aggiunti con il programma con cui mandi la fattura.
Le descrizioni in corsivo sono quelle ufficiali delle Specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Le spiegazioni e i riferimenti di legge sono nostri e servono a orientarsi: la natura giusta per una singola operazione la decide chi tiene la contabilità.