Reverse charge
L’inversione contabile ribalta chi versa l’IVA: non la paga chi emette la fattura, la paga chi la riceve. Chi vende scrive un imponibile senza imposta e una Natura N6; chi compra integra quella fattura con l’aliquota e l’imposta, e la registra due volte — una fra gli acquisti e una fra le vendite. Se detrae tutta l’IVA, per lui il risultato è a saldo zero; ma i due passaggi vanno fatti tutti e due.
Perché esiste
Per togliere di mezzo la frode. Nel giro normale il venditore incassa l’IVA dal cliente e poi la versa allo Stato: se sparisce prima di versarla, lo Stato ha rimborsato un credito che nessuno ha pagato. Con l’inversione contabile l’imposta non passa mai di mano, quindi non c’è niente da far sparire. È per questo che la si trova nei settori dove quelle frodi sono state più frequenti: edilizia, rottami, elettronica, energia.
Chi fa cosa
| Chi emette | Chi riceve | |
|---|---|---|
| in fattura | imponibile, aliquota a zero, Natura N6.x, e la dicitura «inversione contabile» | integra con aliquota e imposta |
| registrazione | solo fra le vendite | due volte: acquisti e vendite |
| chi versa l’IVA | nessuno | la deve; se la detrae tutta, saldo zero |
Quando si applica, caso per caso
Quasi tutti i casi stanno nel comma 6 dell’articolo 17 del DPR 633/72 (rottami e oro hanno norme proprie), e ogni caso ha il suo codice Natura.
| Natura | Operazione | Norma |
|---|---|---|
| N6.1 | rottami e materiali di recupero | art. 74, commi 7 e 8 |
| N6.2 | oro e argento, oreficeria usata | legge 7/2000 · art. 17 c. 5 |
| N6.3 | subappalto nel settore edile, per servizi diversi da quelli della lett. a-ter) | art. 17 c. 6 lett. a) |
| N6.4 | cessione di fabbricati con opzione per l’imposizione | art. 17 c. 6 lett. a-bis) |
| N6.5 | telefoni cellulari | art. 17 c. 6 lett. b) |
| N6.6 | console, tablet, laptop, circuiti integrati | art. 17 c. 6 lett. c) |
| N6.7 | pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento relative a edifici | art. 17 c. 6 lett. a-ter) |
| N6.8 | gas, energia elettrica, certificati e quote di emissione | art. 17 c. 6 lett. d-bis), d-ter), d-quater) |
| N6.9 | gli altri casi, che non hanno un codice proprio | — |
Il codice che si sbaglia più spesso è N6.7, e il motivo sta in tre parole della norma: «relative ad edifici». La pulizia di un edificio è in reverse charge; la pulizia di un macchinario dentro quell’edificio no. Installare un impianto in un fabbricato sì; installarlo su un terreno o su un impianto industriale che edificio non è, no. La differenza non è il mestiere di chi lavora, è l’oggetto su cui lavora.
L’altro reverse charge: quello con l’estero
C’è un secondo caso, e non sta nel comma 6 ma nel comma 2: quando un fornitore non residente cede beni o presta servizi in Italia a un soggetto passivo italiano, gli obblighi «sono adempiuti dai cessionari o committenti». Non serve che lo dica la fattura estera — che spesso non dice niente, perché segue le regole di casa sua: l’obbligo è di chi riceve, e si assolve emettendo un documento TD17 per i servizi o TD19 per i beni che si trovano già in Italia. Gli acquisti di beni da un altro Paese dell’Unione hanno invece una norma loro, l’articolo 46, comma 1, del D.L. 331/93: lì la fattura del fornitore si integra con un documento TD18. Tutti e tre stanno fra i codici tipo documento.
Cosa succede se si sbaglia
Qui le sanzioni hanno una forma particolare, ed è utile conoscerla perché non è quella che ci si aspetta. Chi omette gli adempimenti dell’inversione contabile paga da 500 a 10.000 euro: una somma fissa, non una percentuale, perché per chi detrae tutta l’IVA il saldo era zero comunque.
Ma se l’operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi, la sanzione diventa il 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro: è la differenza fra chi sbaglia un adempimento e chi la fattura non l’ha proprio messa nei libri (art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997).
Dal 1° gennaio 2027 queste norme cambiano numero. Le regole restano le stesse: le riscrivono i testi unici dell’IVA, delle sanzioni e dei tributi indiretti, e fino al 31 dicembre 2026 si cita il numero di sinistra. Che cosa cambia, e che cosa no.
- art. 17 c. 5 DPR 633/72dal 2027 → art. 64 c. 5 TU IVA
- art. 17 c. 6 DPR 633/72dal 2027 → art. 64 c. 6 TU IVA
- art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72dal 2027 → art. 139 c. 7 e 8 TU IVA
- art. 46 c. 1 DL 331/1993dal 2027 → art. 97 c. 1 TU IVA
- art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997dal 2027 → art. 31, comma 11, D.Lgs. 173/2024
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